| Storia del Medioevo | Letteratura del Medioevo | Storia del diritto del Medioevo | Biblioteca Elettronica Medievale | Directory | Forum | Contatti |
Tradizionalmente si fa iniziare il Medioevo con la data della
caduta dell’Impero romano (476). Alla fine della romanità come entità politica
non corrisponde però una repentina scomparsa dell’elemento romano: forte è
l’influenza dei vinti sui barbari vincitori. La compresenza, che si tradurrà poi
in fusione, tra componente romana e componente germanica delle nuove entità
politiche che sorgono sulle macerie dell’Impero romano, fa sì ad esse sia dato
l’appellativo di regni romano-barbarici.
L’influsso romano, che è presente, più o meno intensamente, in ogni aspetto della vita sociale, politica e culturale, è particolarmente sensibile nell’ambito giuridico. L’eredità del diritto romano viene accolta dai nuovi venuti, i quali però non si limitano ad un passivo recepimento, ma si adoperano per una sua rielaborazione. Si tratta, più che altro, di una semplificazione. I barbari in origine non sono muniti di leggi scritte, benché in molti casi siano venuti a contatto con quelle romane; ad un certo punto i re barbarici comprendono che per trasformare un’orda in un popolo, per costruire un vero e proprio Stato, occorrono delle leggi. Consci della grande tradizione romanistica, essi reputano opportuno attingere dalle fonti romane; tuttavia, troppo evoluto e complesso è il tessuto normativo romano per i popoli barbarici, la cui rozza mentalità non abbisogna che di poche e semplici leggi. D’altra parte, leggi sono anche necessarie per regolare i rapporti tra barbari e Romani, che non accettano certo di sostituire il loro raffinato sistema con le arcaiche e incivili consuetudine germaniche.
Nel 506 Alarico II, re dei Visigoti, fa comporre la Lex Romana
Wisigothorum, nota anche come Breviarium Alaricianum. E’ una
antologia di fonti normative romane vigenti, riprodotte non in compendi
parafrasati, ma nel testo originale. E’ divisa in una prima sezione di leges
che contiene parte del Codice Teodosiano con l’aggiunta di qualche novella
successiva, e in una seconda sezione di iura contenente per intero le
Pauli sententiae e il Liber Gai e qualche altro frammento. La Lex
Romana Wisigothorum si affianca ad un complesso normativo già esistente, la
Lex Visigothorum, un piccolo codice emanato da re Eurico un trentennio
prima. Le due leggi convivono fino alla proibizione dell’uso del Breviarium da
parte del re Chindasvindo (642-653); fino a questo momento, la Lex Romana
Wisigothorum, più articolata e complessa, pare riservata principalmente,
ancorché non esclusivamente, ai Romani, la Lex Visigothorum ai Goti. Non
si tratta comunque di una divisione tanto netta da poter affermare la vigenza
del principio di personalità del diritto.
Qualcosa di analogo
accade nel regno burgundo. Nel 501 re Gundobado emana la Lex Burgundionum,
piccolo codice per regolare le controversie tra Burgundi e Romani; pochi anni
dopo, è emanata una Lex Romana Burgundionum, che attinge da fonti romane
(Teodosiano, Gregoriano, Ermogeniano, sentenze dello pseudo-Paolo), esposte in
forma parafrasata. Rispetto alla legislazione visigota, si tratta di un
complesso normativo più modesto e grossolano.
Nel regno franco, sotto Clodoveo (481-511), compare il Pactus
legis Salicae, un piccolo codice contenente prevalentemente norme sulla
composizione pecuniaria delle dispute; una sorta di tariffario, che fissa una
pena pecuniaria per ogni reato, teso a evitare il ricorso a forme violente di
vendetta privata (faida).
In Italia, il regno ostrogoto produce due editti, uno maggiore,
attribuito a Teodorico, e uno minore, attribuito ad Atalarico. Del primo taluni
studiosi ne hanno messo in dubbio la paternità, senza peraltro fornire prove
convincenti. L’editto, che attinge alle consuete fonti romane, esposte in forma
parafrasata, è destinato sia ai Goti che ai Romani. Il diritto penale occupa una
posizione preminente, ma la dimensione della materia privatistica non è
trascurabile. E’ stabilito il divieto di trasferire azioni giudiziarie o negozi
a potenti (patrocinium). Accadeva che i contadini, oppressi dall’istituto
del colonato e dal fisco esoso (in particolare dall’imposta capitatio-iugatio),
chiedessero la protezione dei potenti, i quali li rappresentavano in giudizio;
in realtà i potenti acquisivano il controllo di ampi strati della popolazione
povera, che spogliavano di tutti i beni.
I
signori usano tenere milizie private, i buccellari; essi ricevono doni
dal padrone (spesso terre), che devono però restituire una volta cessato il
servizio (obsequium); possono trasmetterli al figlio solo a patto che
anch’essi prestino servizio al padrone.
Copyright 2005 IlMedioevo.net Tutti i diritti riservati.