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2. I regni romano-barbarici

Tradizionalmente si fa iniziare il Medioevo con la data della caduta dell’Impero romano (476). Alla fine della romanità come entità politica non corrisponde però una repentina scomparsa dell’elemento romano: forte è l’influenza dei vinti sui barbari vincitori. La compresenza, che si tradurrà poi in fusione, tra componente romana e componente germanica delle nuove entità politiche che sorgono sulle macerie dell’Impero romano, fa sì ad esse sia dato l’appellativo di regni romano-barbarici.

L’influsso romano, che è presente, più o meno intensamente, in ogni aspetto della vita sociale, politica e culturale, è particolarmente sensibile nell’ambito giuridico. L’eredità del diritto romano viene accolta dai nuovi venuti, i quali però non si limitano ad un passivo recepimento, ma si adoperano per una sua rielaborazione. Si tratta, più che altro, di una semplificazione. I barbari in origine non sono muniti di leggi scritte, benché in molti casi siano venuti a contatto con quelle romane; ad un certo punto i re barbarici comprendono che per trasformare un’orda in un popolo, per costruire un vero e proprio Stato, occorrono delle leggi. Consci della grande tradizione romanistica, essi reputano opportuno attingere dalle fonti romane; tuttavia, troppo evoluto e complesso è il tessuto normativo romano per i popoli barbarici, la cui rozza mentalità non abbisogna che di poche e semplici leggi. D’altra parte, leggi sono anche necessarie per regolare i rapporti tra barbari e Romani, che non accettano certo di sostituire il loro raffinato sistema con le arcaiche e incivili consuetudine germaniche.

 

Nel 506 Alarico II, re dei Visigoti, fa comporre la Lex Romana Wisigothorum, nota anche come Breviarium Alaricianum. E’ una antologia di fonti normative romane vigenti, riprodotte non in compendi parafrasati, ma nel testo originale. E’ divisa in una prima sezione di leges che contiene parte del Codice Teodosiano con l’aggiunta di qualche novella successiva, e in una seconda sezione di iura contenente per intero le Pauli sententiae e il Liber Gai e qualche altro frammento. La Lex Romana Wisigothorum si affianca ad un complesso normativo già esistente, la Lex Visigothorum, un piccolo codice emanato da re Eurico un trentennio prima. Le due leggi convivono fino alla proibizione dell’uso del Breviarium da parte del re Chindasvindo (642-653); fino a questo momento, la Lex Romana Wisigothorum, più articolata e complessa, pare riservata principalmente, ancorché non esclusivamente, ai Romani, la Lex Visigothorum ai Goti. Non si tratta comunque di una divisione tanto netta da poter affermare la vigenza del principio di personalità del diritto.

Qualcosa di analogo accade nel regno burgundo. Nel 501 re Gundobado emana la Lex Burgundionum, piccolo codice per regolare le controversie tra Burgundi e Romani; pochi anni dopo, è emanata una Lex Romana Burgundionum, che attinge da fonti romane (Teodosiano, Gregoriano, Ermogeniano, sentenze dello pseudo-Paolo), esposte in forma parafrasata. Rispetto alla legislazione visigota, si tratta di un complesso normativo più modesto e grossolano.

Nel regno franco, sotto Clodoveo (481-511), compare il Pactus legis Salicae, un piccolo codice contenente prevalentemente norme sulla composizione pecuniaria delle dispute; una sorta di tariffario, che fissa una pena pecuniaria per ogni reato, teso a evitare il ricorso a forme violente di vendetta privata (faida).

In Italia, il regno ostrogoto produce due editti, uno maggiore, attribuito a Teodorico, e uno minore, attribuito ad Atalarico. Del primo taluni studiosi ne hanno messo in dubbio la paternità, senza peraltro fornire prove convincenti. L’editto, che attinge alle consuete fonti romane, esposte in forma parafrasata, è destinato sia ai Goti che ai Romani. Il diritto penale occupa una posizione preminente, ma la dimensione della materia privatistica non è trascurabile. E’ stabilito il divieto di trasferire azioni giudiziarie o negozi a potenti (patrocinium). Accadeva che i contadini, oppressi dall’istituto del colonato e dal fisco esoso (in particolare dall’imposta capitatio-iugatio),  chiedessero la protezione dei potenti, i quali li rappresentavano in giudizio; in realtà i potenti acquisivano il controllo di ampi strati della popolazione povera, che spogliavano di tutti i beni.

I signori usano tenere milizie private, i buccellari; essi ricevono doni dal padrone (spesso terre), che devono però restituire una volta cessato il servizio (obsequium); possono trasmetterli al figlio solo a patto che anch’essi prestino servizio al padrone.

 


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