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13. Pillio e Accursio

Alla fine del XII secolo, si segnalano tentativi, tutti incompiuti, di comporre una summa dei tre libri del Codice: vi si cimentano Piacentino, Pillio, Rolando da Lucca. Pillio, che insegna a Modena, riesce comunque a portare a termine un Libellus disputatorius, vasta raccolta di brocardi sui principi tratti dalla compiliazione giustinianea. La tecnica del brocardo consiste nell’enucleare dalle leggi principi detti generalia, ai quali vengono affiancate le fonti che li supportano e quelli che li contrastano. Col tempo ad essi si aggiunge una solutio della contraddizione.

Analoga al brocardo è la quaestio: la contrapposizione di due argomenti contrari circa un casus dubbio da cui poi estrapolare la solutio. Talvolta la quaestio concerne i testi normativi discordanti (quaestio legitima); altre volte un caso concreto tratto dalla prassi giudiziaria (quaestiones ex facto emergentes) o inventato dal maestro (quaestio de facto), il quale dà poi incarico agli allievi di sostenere le tesi contrapposte, per dare infine la soluzione (quaestiones disputatae)[1].

Mentre Bologna è concentrata esclusivamente sullo studio del diritto giustinianeo, la Modena di Pillio allarga i suoi orizzonti, assumendo tra le materie d’insegnamento i Libri feudorum, raccolta di consuetudini feudali lombarde. Pillio definisce il diritto del feudatario come dominium utile (un diritto reale su cosa altrui), contrapponendolo a quello del signore, che chiama dominio diretto[2]. Il nome di diritto utile deriva dalle “azioni utili” che il superficiario, l’enfiteuta e il conduttore di lungo termine possono esercitare, e che Pillio estende, per analogia, anche al feudatario. Anche il diritto consuetudinario diventa oggetto di studio, e si controverte dell’ammissibilità delle consuetudini contra legem.

All’inizio del Duecento a Bologna insegna Azzone, autore di summae al Codice e alle Istituzioni, nonché di una, incompiuta, al Digesto. Accursio, suo allievo, scrive una summa Authenticorum, e forse, una summa dei Libri feudorum; lo stesso prosegue e porta a compimento l’opera del suo maestro di raccogliere e riordinare le glosse in una magna glossa, che correderà l’intero Corpus iuris.

Giovanni Bassiano affronta la questione della causa del negozio giuridico. Egli la chiama causa finalis, individuandola in senso oggettivo (le cause finali della compravendita sono, per il compratore, l’acquisto del bene e per il venditore il conseguimento del prezzo) e distinguendola dallo scopo soggettivo perseguito dal singolo (che chiama causa impulsiva, oggi si parla di “motivi”). Alla causa finalis è legata l’efficacia del negozio (cessante causa cessat effectus). Ciò che appare strano, è che, ricondotti gli atti normativi allo schema del negozio giuridico (in quanto volontà del principe), si sente l’esigenza di cercare una causa legis, in assenza della quale la legge cadrebbe senza bisogno di abrogazione. La causa legis viene individuata nella “necessità urgente” o nella “utilità pubblica evidente”. Anche qui si distingue tra causa finalis e causa impulsiva[3]: la prima diventa ratio legis. Il binomio causa-ratio si allarga presto anche all’equità, cui sempre il legislatore deve ispirarsi. E’ ormai il tramonto della glossa, la quale, considerata troppo attaccata alle parole, è vista come intralcio alla ricerca dell’equità.


 

[1] Ci restano una piccola raccolta di Quaestiones di Giovanni Bassiano e una più vasta di Pillio.

[2] Gli studiosi dell’epoca si trovano in difficoltà nel ricondurre il beneficium entro lo schema dei diritti reali, specie dopo che ne viene sancita la trasmissibilità agli eredi.

[3] Si richiama la vicenda di Calpurnia, donna disonesta, che aveva dato causa ad un editto pretorio che vietava alle donne di rappresentare altri in giudizio. Ella aveva rappresentato la causa impulsiva della decisione, la cui causa finale restava però la tutela della pudicizia del sesso, scopo di interesse generale.

 

 

 


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