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16. L’umanesimo giuridico

La ricerca della ratio legis, il liberarsi dal vincolo dell’interpretazione letterale rischiano di rendere arbitraria e incerta l’interpretazione del diritto. Si afferma così il metodo argomentativo dell’argumentum ab auctoritate, fondato sull’autorevolezza della dottrina del maestro che le professa. L’argumentum ab auctoritate presenta analogie con la teoria romana dell’exemplum[1]. L’argumentum ab auctoritate non è tuttavia considerato necessarium (vincolante): l’opinione del dottore infatti è generale ma non necessaria; la sentenza del giudice è necessaria ma non generale; solo la legge è generale e necessaria. Tuttavia l’uso prolungato e costante dell’argumentum ab auctoritate rende l’interpretazione abbastanza obiettiva e condivisa, diventando opinio communis, e quasi mai i giudici, pur potendo, si distaccano da essa.

Nel Quattrocento, con l’umanesimo si ridesta l’interesse per la filologia, sopito nei commentatori. Gli umanisti criticano e disprezzano i dialettici, cercano la riscossa delle arti liberali sul diritto. D’altronde gli stessi giuristi non possono far meno della filologia, allorché essi apprendono dagli umanisti che il testo del Digesto vulgato è corrotto[2]. Percepiscono però il rischio che con esso venga messo in discussione il patrimonio dottrinale.

Ad un certo punto, molti giuristi divengono essi stessi umanisti: nascono l’umanesimo giuridico e la Scuola culta. Esso si diffonde in tutta Europa: tra gli esponenti principali ricordiamo il francese Budeo, il tedesco Zasio e l’italiano Alciato. Questi insegna a Bourges ed ha tra i suoi uditori Francesco Connan, che elabora una interessante teoria del sinallagma[3].

Mentre la scuola francese è permeata dall’umanesimo, la scuola italiana resta ancorata al metodo dialettico-scolastico, tanto che si contrappone un mos gallicus iura docenti ad un mos italicus iura docendi. In Francia il diritto romano non viene tenuto nella stessa considerazione che ha in Italia, perché viene osteggiata l’idea di un diritto universale (dell’Impero) che possa mettere in pericolo l’identità nazionale francese: lo stesso diritto comune è oltralpe considerato l’insieme delle consuetudini francesi. Ciò implica una posizione critica nei confronti del Corpus Iuris (antitribonianismo), che non viene più considerato un modello: le leggi giustinianee non sono state ispirate da Dio, e, fatte da uomini fallibili, sono imperfette.


 

[1] L’exemplum era la precedente soluzione di un caso alla quale giudici e giuristi potevano far riferimento. Giustiniano ne sancì comunque la non vincolatività.

[2] Il giurista bolognese Ludovico Bolognini tentò di realizzare un’edizione critica del Digesto ma la sua opera fu piuttosto frammentaria e modesta.

[3] Il Connan nega che l’efficacia obbligatoria dei contratti consensuali di ius gentium derivi dal consenso. Analizzando il significato della parola greca, si evince che essa significa “scambio”: è pertanto nella bilateralità delle prestazioni corrispettive che è fondata l’efficacia vincolante del contratto. La sua teoria non avrebbe incontrato molta fortuna.

 

 


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