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17. I Comuni

Nel Basso Medioevo un nuovo protagonista si affaccia nella storia medievale: il Comune. La legislazione statutaria comunale ha eccezionale rilievo; lo statuto, tipica espressione del ius proprium, indica l’insieme delle norme sancite dagli organi costituzionali del Comune e presuppone sopra di sé la lex universale, alla quale è subordinata. Agli statuti comunali si affiancano gli statuti delle corporazioni, stabiliscono norme per coloro che esercitano lo stesso mestiere.

Federico Barbarossa pone a governo dei Comuni i podestà,  spesso degli ufficiali tedeschi considerati in Italia come oppressori. I Comuni cacciano i podestà, si uniscono nella Lega Lombarda, sconfiggono l’imperatore a Legnano (1176). Nel 1183 la pace di Costanza conferma la formale sottomissione dei Comuni all’Impero; ma sancisce il riconoscimento imperiale delle consuetudini, quelle autonomie che i Comuni avevano usurpato, e la rinuncia alla regalie. L’Impero riteneva che il testo della pace vigesse solo nei confronti delle città espressamente nominate, e che la sua efficacia fosse condizionata dal rispetto della fedeltà al monarca, che comunque poteva revocare a sua discrezione i privilegi concessi. Ben diversa interpretazione è data dai Comuni; addirittura la Pace di Costanza è inserita nel Corpus Iuris; il cardinale Ostiense la chiamerà Novella lombarda.

La pace di Costanza stimolò il perfezionarsi delle burocrazie urbane, aumentando l’importanza dei notai; a Bologna si costituisce la societas notariorum, una corporazione molto potente. Pare che il notaio Salatiele tentò, senza successo, di agganciarla allo Studium, per l’opposizione di Rolando Passeggero che preferisce non disperdere l’ars notaria tra le nuvole della scienza teorica conservandone le tecniche specifiche, come l’impianto formulistico.

Dopo Costanza, i Comuni scelgono i propri podestà non tra i cittadini ma tra i forestieri, per l’esigenza di assicurare l’imparzialità del governo, sottratto alle beghe locali. Al podestà si affianca la figura del Capitano del popolo: in sostanza, il primo rappresenta nobili e magnati, il secondo le fazioni popolari. Il Comune è teatro di lotte intestine: i nobili sono soprattutto ghibellini, il ceto popolare è guelfo; quando ci sarà la vittoria dei guelfi, ci saranno vendette che porteranno all’espulsione di numerose casate.

Questi eventi hanno riflessi sul mondo giuridico. Il processo inquisitorio soppianta quello accusatorio[1], cosicché cresce l’importanza della tortura[2]. Vedono la luce trattazioni di diritto e procedura penale (libelli), scritte da giudici e specialmente rivolte alla prassi, ma comunque attingenti dalla produzione accademica, in particolare dalle quaestiones.  Tra gli autori di libelli, ricordiamo il Gandino e l’Antelmi.

Nel clima tempestoso del Comune si diffonde l’istituto del bando, che prevede l’espulsione della città e la confisca dei beni per ragioni politiche.

Lentamente, i Comuni si trasformano in Signorie. Alcuni accostano i signori ai tiranni: Bartolo considera tiranni coloro che governano il potere senza alcun titolo o, che pur avendolo, esorbitano dalle loro competenze.

Con le repubbliche marinare si sviluppa il diritto consuetudinario marittimo. Celebre la legislazione amalfitana della Tabula Amalphae o Tabula Prothontina. Finirà però alla fine con l’imporsi il diritto aragonese.


 

[1] Il rito accusatorio aveva largamente prevalso nell’Alto Medioevo, consono all’idea che il reato generasse un rapporto di tipo privatistico tra offeso e offensore, per cui il primo, portatore dell’interesse al risarcimento, aveva l’onere della prova. Il processo inquisitorio presuppone invece l’interesse pubblico alla repressione: il giudice prima indaga e poi giudica, con pregiudizio della sua posizione di imparzialità.

[2] Ne sono esentati, ratione personae i fanciulli, i vecchi, i malati, le donne incinte; ratione dignitatis gli uomini di Stato, gli alti gradi militari, i nobili, gli ecclesiastici e i doctores.

 

 


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