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Nel Basso Medioevo un
nuovo protagonista si affaccia nella storia medievale:
il Comune. La legislazione statutaria comunale ha
eccezionale rilievo; lo statuto, tipica espressione del
ius proprium, indica l’insieme delle norme
sancite dagli organi costituzionali del Comune e
presuppone sopra di sé la lex universale, alla
quale è subordinata. Agli statuti comunali si affiancano
gli statuti delle corporazioni, stabiliscono norme per
coloro che esercitano lo stesso mestiere.
Federico Barbarossa pone a
governo dei Comuni i podestà, spesso degli ufficiali
tedeschi considerati in Italia come oppressori. I Comuni
cacciano i podestà, si uniscono nella Lega Lombarda,
sconfiggono l’imperatore a Legnano (1176). Nel 1183 la
pace di Costanza conferma la formale sottomissione dei
Comuni all’Impero; ma sancisce il riconoscimento
imperiale delle consuetudini, quelle autonomie che i
Comuni avevano usurpato, e la rinuncia alla regalie.
L’Impero riteneva che il testo della pace vigesse solo
nei confronti delle città espressamente nominate, e che
la sua efficacia fosse condizionata dal rispetto della
fedeltà al monarca, che comunque poteva revocare a sua
discrezione i privilegi concessi. Ben diversa
interpretazione è data dai Comuni; addirittura la Pace
di Costanza è inserita nel Corpus Iuris; il cardinale
Ostiense la chiamerà Novella lombarda.
La pace di Costanza stimolò il perfezionarsi delle burocrazie urbane, aumentando l’importanza dei notai; a Bologna si costituisce la societas notariorum, una corporazione molto potente. Pare che il notaio Salatiele tentò, senza successo, di agganciarla allo Studium, per l’opposizione di Rolando Passeggero che preferisce non disperdere l’ars notaria tra le nuvole della scienza teorica conservandone le tecniche specifiche, come l’impianto formulistico.
Dopo Costanza, i
Comuni scelgono i propri podestà non tra i cittadini ma
tra i forestieri, per l’esigenza di assicurare
l’imparzialità del governo, sottratto alle beghe locali.
Al podestà si affianca la figura del Capitano del
popolo: in sostanza, il primo rappresenta nobili e
magnati, il secondo le fazioni popolari. Il Comune è
teatro di lotte intestine: i nobili sono soprattutto
ghibellini, il ceto popolare è guelfo; quando ci sarà la
vittoria dei guelfi, ci saranno vendette che porteranno
all’espulsione di numerose casate.
Questi eventi hanno
riflessi sul mondo giuridico. Il processo inquisitorio
soppianta quello accusatorio[1],
cosicché cresce l’importanza della tortura[2].
Vedono la luce trattazioni di diritto e procedura penale
(libelli), scritte da giudici e specialmente rivolte
alla prassi, ma comunque attingenti dalla produzione
accademica, in particolare dalle quaestiones.
Tra gli autori di libelli, ricordiamo il Gandino e l’Antelmi.
Nel clima tempestoso
del Comune si diffonde l’istituto del bando, che prevede
l’espulsione della città e la confisca dei beni per
ragioni politiche.
Lentamente, i Comuni
si trasformano in Signorie. Alcuni accostano i signori
ai tiranni: Bartolo considera tiranni coloro che
governano il potere senza alcun titolo o, che pur
avendolo, esorbitano dalle loro competenze.
Con le repubbliche
marinare si sviluppa il diritto consuetudinario
marittimo. Celebre la legislazione amalfitana della
Tabula Amalphae o Tabula Prothontina. Finirà
però alla fine con l’imporsi il diritto aragonese.
[1]
Il rito accusatorio aveva largamente prevalso
nell’Alto Medioevo, consono all’idea che il
reato generasse un rapporto di tipo privatistico
tra offeso e offensore, per cui il primo,
portatore dell’interesse al risarcimento, aveva
l’onere della prova. Il processo inquisitorio
presuppone invece l’interesse pubblico alla
repressione: il giudice prima indaga e poi
giudica, con pregiudizio della sua posizione di
imparzialità.
[2]
Ne sono esentati, ratione personae i
fanciulli, i vecchi, i malati, le donne incinte;
ratione dignitatis gli uomini di Stato,
gli alti gradi militari, i nobili, gli
ecclesiastici e i doctores.
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