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19. Il sistema del
diritto comune
Abbiamo analizzato gli
elementi costitutivi del diritto comune (diritto romano e
diritto canonico) che, congiunti nella formula dell’utrumque
ius, formano la base su cui i dottori medievale, attraverso
le scuole, costruiscono il grandioso impianto del diritto
comune; abbiamo anche esaminato le fonti del ius proprium
(consuetudini locali, statuti comunali e corporativi,
legislazione degli ordinamenti monarchici); resta ora da vedere
come ius commune e ius proprium entrino in
relazione tra loro.
La soluzione, in linea di
principio, si basa sulla prevalenza del ius proprium sul
ius commune, secondo la regola di logica giuridica,
riportata nel Digesto, in toto iure generi per speciem
derogatur (“nel diritto la specie deroga al genere”). Il
diritto comune diventa una fonte sussidiaria cui ricorrere per
colmare le lacune del diritto particolare.
La concorrenza delle fonti
normative diventa più complessa negli stati monarchici: mentre
nei Comuni le fonti concorrenti sono le normative locali, nelle
monarchie esiste un doppio livello di ius proprium, in
quanto la legislazione del potere centrale già funge da diritto
comune rispetto al diritto statutario e consuetudinario.
Tuttavia, anche in questo caso la regola resta sempre la stessa:
dal particolare al generale. Fa eccezione il regno di Sicilia
ove Federico II stabilisce che il primo livello è costituito dal
ius regium in difetto del quale si ricorre alla consuetudine
e quindi al diritto comune.
Il sistema del diritto
comune così delineato resisterà, pur destinato ad andare
incontro a un progressivo declino, fino alla fine del
Settecento.
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