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4. I Longobardi

Nel 643 il re longobardo Rotari emana l’Editto che porta il suo nome[1]. Dall’Editto traspare un diritto penale imperniato sulle composizioni pecuniarie, che si traduce in un tariffario eminentemente casistico, variabile a seconda dello status dell’offeso[2]. Centrale è a questo proposito la nozione di guidrigildo, che è il prezzo dell’uomo libero: la somma (ingente) che deve essere pagata alla famiglia dell’ucciso in caso di omicidio. Si mira così a disincentivare il ricorso alla faida, prospettando un’allettante alternativa di risarcimento economico.

Interessante è la condizione della donna. Essa, priva di guidrigildo (ma il suo omicidio comporta una pena non inferiore a quella comminata per l’uccisione di uomo), è permanentemente soggetta al mundio, un istituto che per certi aspetti è riconducibile alla tutela romana, per altri alla potestas e alla manus[3]. In realtà il mundio mantiene caratteristiche peculiari. Il mundoaldo autorizza i contratti della donna, che non può alienare o donare alcun bene senza il suo consenso; compie la desponsatio della donna e la consegna al marito all’atto del matrimonio; ne permette la monacazione; esercita su di lei un potere disciplinare, del quale non può però abusare. All’atto del matrimonio, il marito acquisisce la potestà familiare sulla donna, ma non necessariamente il mundio; se vuole acquisirlo, deve comprarlo. Altrimenti il mundio resta nelle mani del padre della donna; esso può essere trasmesso per eredità, cosicché i figli possono acquisire il mundio sulla propria madre. Il pagamento del mundio da parte del marito al momento del matrimonio ha indotto taluno ad affermare che il matrimonio fosse in realtà una compravendita della donna, perfezionata dalla traditio della donna stessa al marito; tuttavia, il consenso della donna è sempre necessario, allorché è prevista la perdita del mundio per il mundoaldo che l’avesse costretta a prendere marito. Alla donna vanno poi i doni dello sposo, il morgincap (o pretium virginitatis) e la meta (o meffio), nonché una parte delle sostanze paterne, proporzionata alle sue aspettative ereditarie.

L’Editto regola anche la successione[4] e pone limitazioni alla facoltà di disporre dei beni ricevuti in eredità: essi possono essere alienati solo per necessità e col consenso di tutti i familiari.

Per quanto concerne il diritto delle obbligazioni, è da dire che i Longobardi fanno propri i contratti tipici del diritto romano: compravendita, locazione-conduzione, enfiteusi, mutuo e così via. A questi si affiancano peraltro atti formali, riti, produttivi di effetti obbligatori.

Il thinx o gairenthix è un atto mortis causa, con cui si dispone del patrimonio a favore di estranei, che ricalca le forme del testamentum per aes et libram dei Romani, effettuato mediante mancipatio[5]. Il thinx è utilizzato altresì per l’affrancazione dei servi[6], secondo uno schema molto simile all’emancipazione romana. Entrambi i casi confermano che il thinx altro non è che la germanizzazione della mancipatio.

Altri atti formali sono il launegild e la datio wadie. Il launegild è la controprestazione simbolica del donatario che rende la donazione irrevocabile. La datio wadie sembra diretta a garantire la comparsa in giudizio e l’esecuzione di atti processuali. Il debitore consegna un oggetto (wadia) a mo’ di pegno al creditore, per mezzo di un garante (fideiussor). La funzione del fideiussor non è chiara: da Liutprando lo si vede talvolta incaricato di pignerare il debitore insolvente, talaltra appare soggetto egli stesso a pigneratio come garante personale del debitore, come un autentico fideiussore. La wadia è usata anche come garanzia dei negozi. Liutprando, per evitare controversie, stabilisce che essa venga prestata in presenza di testimoni. Quanto alla pigneratio, essa è una forma di esecuzione privata ed ha inizialmente ad oggetto soltanto i beni mobili, per poi ricomprendere anche i beni immobili; molto probabilmente, l’oppignorante ha il godimento dei beni pignorati (anticresi).

Veniamo al processo longobardo, diretto a scongiurare il pericolo della faida. Inizialmente esso non si può nemmeno definire un giudizio. Le dispute sono risolte tramite il duello o il giuramento; in quest’ultimo caso insieme al convenuto o all’imputato devono giurare un certo numero di persone, a seconda del valore della causa; esse giurano sulla credibilità della persona, non sui fatti, cui possono anche non aver assistito. Il giudice, quindi, non giudica, ma si limita a garantire il rispetto delle regole e a proclamare il vincitore. Col passare degli anni, il duello va incontro allo sfavore del legislatore. La credenza che gli dei intervengano in aiuto di chi è dalla parte della ragione cozza con la conversione al cristianesimo dei Longobardi. Anche il giuramento collettivo non appare più molto affidabile; si ammettono così nel processo mezzi probatori più attendibili, come la prova testimoniale e quella documentale.

Come abbiamo visto, corrono somiglianze tra launegild e nummus unus, tra mundio e manus, tra datio wadiae e vadimonium[7]. Benché i legislatori longobardi possano aver attinto dalla legislazione imperiale o da quella visigotica, ciò è dovuto soprattutto a un lento processo di volgarizzazione del diritto romano, cioè di assimilazione di istituti romani consuetudinari, anche pre-teodosiani.


 

[1] Nella parte finale dell’Editto si legge che il re lo ha fatto col consiglio e il consenso dell’esercito vittorioso (sui Bizantini); si pensa che ciò stia a significare un raduno dell’esercito per dare formale approvazione alla legge

[2] Qualche esempio: per un pugno sono tre soldi, per uno schiaffo sei, dodici soldi per ogni osso del cranio rotto, per un labbro tagliato sono venti soldi se la ferita fa trasparire i denti, sedici se li lascia nascosti. Il guidrigildo ammonta a circa novecento soldi.

[3] Con la manus la donna rompeva i legami con la sua famiglia originaria per sottoporsi al marito (se questi era sui iuris) o all’ascendente del marito (se il marito era alieni iuris).

[4] La parentela è riconosciuta fino al settimo grado; la diseredazione dei figli è ammessa solo in casi estremi.

[5] Questo è il rito romano della mancipatio: alla presenza di cinque testimoni e di un libripens, con la mano poggiata sull’oggetto del negozio, l’acquirente recita una formula, con un frammento di metallo grezzo percuote la bilancia, come in una simbolica pesatura e la porge all’alienante.

[6] Esistono tre tipi di affrancazione: per dare uno stato di semilibertà al mundio non sono richieste formalità; per dare lo status di libertà, ma instaurando vincoli di parentela con l’ex padrone come quelli di figlio o fratello, bisogna portare il servo in un quadrivio e dirgli solennemente: “hai la facoltà di scegliere la strada che vorrai”. Infine, per sciogliere il servo anche dai vincoli parentali occorrerà aggiungere alla cerimonia del quadrivio il rito di una triplice gairentix nelle mani di successivi fiduciari, innanzi a testimoni e a un gisel.

[7] Il vadimonium era un istituto processuale romano per cui il convenuto prometteva formalmente (mediante stipulatio) di comparire all’udienza fissata.

 


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