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5. Carlo Magno
La produzione normativa carolingia
passa attraverso i capitolari, così detti poiché le norme in
essi contenute sono raccolte in brevi capitoli.
I
capitolari ecclesiastici si riferiscono al clero, alle chiese e
ai monasteri. Il re li emana spesso su pressione della Chiesa
stessa; l’indebolimento della monarchia a favore
dell’aristocrazia feudale dopo la morte di Carlo Magno fa sì che
la Chiesa rischi di perdere questo importante strumento: le
diete dei nobili (gli interessi dei quali non di rado
contrastano con quelli del clero), prima niente più che luogo di
formale approvazione dei capitolari, assumono sempre maggiore
importanza. La risposta della Chiesa si manifesta nel fenomeno
delle falsificazioni dei capitolari regi, tra cui spiccano le
contraffazioni di Benedetto Levita e la falsificazione della
Hispana Gallica. Soverchia fortuna incontrano le
Decretali Pseudo-Isidoriane, che ci hanno consegnato la
celebre Donazione di Costantino. Esse, contenenti false lettere
papali e norme conciliari risalenti addirittura al I secolo,
insistono sul principio della autonomia e della pari dignità dei
vescovi contro il processo di feudalizzazione della Chiesa
transalpina. Nel caso delle falsificazioni, per il criterio di
valutazione medievale, la genuinità della scrittura passa in
secondo piano nei confronti del recepimento ufficiale dello
scritto da parte della Chiesa.
Carlo Magno interviene per
aggiornare il diritto popolare consuetudinario (leges),
conformandolo alla volontà regia, attraverso capitularia
legibus addenda. Secondo gli Annali di Lorsch nell’802 egli
convoca un concilio generale al fine di portare a termine un
grandioso progetto di sistemazione del diritto; Eginardo tende
però a sminuire l’impresa. A Carlo Magno sono attribuite due
revisioni normative, la Lex Salica emendata e la
Karolina, condotta sul Pactus legis Salicae,
risalenti all’802-803; dello stesso periodo sono probabilmente i
capitolari aggiunti alle leggi ripuaria e bavara. L’imperatore
mira così a centralizzare e uniformare il sistema normativo di
un Impero culturamente composito, nel quale la legislazione
franca e carolingia si confronta, nei territori appena
conquistati, con norme e consuetudini preesistenti. In questo
contesto si colloca il Capitulare italicum, emandamento
degli Editti longobardi. L’uniformità dell’ordinamento non può
certo dirsi raggiunta: la situazione è esemplificata dal dotto
Agobardo, che dipinge uno stato caotico nel quale cinque persone
seguono cinque leggi diverse. Nasce la prassi delle cosiddette
professiones iuris: davanti al notaio, il contraente
forte dichiara di vivere secondo la legge della sua gente, cui
appartiene per nascita. Si afferma così il principio di
personalità del diritto su quello della territorialità. Presso i
Longobardi, la compenetrazione tra diritto romano e diritto
longobardo appare in grado di escludere che il principio sia
stato in vigore presso di essi prima della conquista franca.
In età carolingia e
post-carolingia compaiono diverse collezioni di diritto romano.
Tra queste assumono rilevanza la Lex Romana canonice compta,
la Collectio Anselmo dedicata (IX sec.), la Summa
Perusina (datazione incerta); dell’VIII sec. è una Lex
Romana Raetica Curiensis, epitome del Breviario Alariciano.
Molto dubbia è l’esistenza di una Epitome Codicis;
incerta anche quella di una Lex Romana, vigente ai tempi
di Carlo Magno.
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