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5. Carlo Magno

La produzione normativa carolingia passa attraverso i capitolari, così detti poiché le norme in essi contenute sono raccolte in brevi capitoli.

I capitolari ecclesiastici si riferiscono al clero, alle chiese e ai monasteri. Il re li emana spesso su pressione della Chiesa stessa; l’indebolimento della monarchia a favore dell’aristocrazia feudale dopo la morte di Carlo Magno fa sì che la Chiesa rischi di perdere questo importante strumento: le diete dei nobili (gli interessi dei quali non di rado contrastano con quelli del clero), prima niente più che luogo di formale approvazione dei capitolari,  assumono sempre maggiore importanza. La risposta della Chiesa si manifesta nel fenomeno delle falsificazioni dei capitolari regi, tra cui spiccano le contraffazioni di Benedetto Levita e la falsificazione della Hispana Gallica. Soverchia fortuna incontrano le Decretali Pseudo-Isidoriane, che ci hanno consegnato la celebre Donazione di Costantino. Esse, contenenti false lettere papali e norme conciliari risalenti addirittura al I secolo, insistono sul principio della autonomia e della pari dignità dei vescovi contro il processo di feudalizzazione della Chiesa transalpina. Nel caso delle falsificazioni, per il criterio di valutazione medievale, la genuinità della scrittura passa in secondo piano nei confronti del recepimento ufficiale dello scritto da parte della Chiesa.

Carlo Magno interviene per aggiornare il diritto popolare consuetudinario (leges), conformandolo alla volontà regia, attraverso capitularia legibus addenda. Secondo gli Annali di Lorsch nell’802 egli convoca un concilio generale al fine di portare a termine un grandioso progetto di sistemazione del diritto; Eginardo tende però a sminuire l’impresa. A Carlo Magno sono attribuite due revisioni normative, la Lex Salica emendata e la Karolina, condotta sul Pactus legis Salicae, risalenti all’802-803; dello stesso periodo sono probabilmente i capitolari aggiunti alle leggi ripuaria e bavara. L’imperatore mira così a centralizzare e uniformare il sistema normativo di un Impero culturamente composito, nel quale la legislazione franca e carolingia si confronta,  nei territori appena conquistati, con norme e consuetudini preesistenti. In questo contesto si colloca il Capitulare italicum, emandamento degli Editti longobardi. L’uniformità dell’ordinamento non può certo dirsi raggiunta: la situazione è esemplificata dal dotto Agobardo, che dipinge uno stato caotico nel quale cinque persone seguono cinque leggi diverse. Nasce la prassi delle cosiddette professiones iuris: davanti al notaio, il contraente forte dichiara di vivere secondo la legge della sua gente, cui appartiene per nascita. Si afferma così il principio di personalità del diritto su quello della territorialità. Presso i Longobardi, la compenetrazione tra diritto romano e diritto longobardo appare in grado di escludere che il principio sia stato in vigore presso di essi prima della conquista franca. 

In età carolingia e post-carolingia compaiono diverse collezioni di diritto romano. Tra queste assumono rilevanza la Lex Romana canonice compta, la Collectio Anselmo dedicata (IX sec.), la Summa Perusina (datazione incerta); dell’VIII sec. è una Lex Romana Raetica Curiensis, epitome del Breviario Alariciano. Molto dubbia è l’esistenza di una Epitome Codicis; incerta anche quella di una Lex Romana, vigente ai tempi di Carlo Magno.

 


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