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Il feudo[1]
è un istituto carolingio, che affonda però le sue radici nelle
tradizioni germaniche. Secondo un consueto insegnamento, il
feudo nasce dall’unione di tre istituti diversi: vassallaggio,
beneficium, immunitas.
Il vassallaggio è il rapporto
personale che intercorre tra il signore e il suo vassallo,
imperniato sulla fidelitas, il giuramento di fedeltà.
Fidelitas è un termine generico, allorché tutti i sudditi
devono prestarla al sovrano, tanto che chi si macchia di un
delitto è punito per essere venuto meno al suo obbligo di
fidelitas nei confronti del re. Ad essa si affianca la
fidelitas che il vassallo presta al suo signore, creando un
legame in cui si pone in posizione subordinata rispetto a
questi. Inizialmente il rapporto di vassallaggio non è molto
diverso da quello servile; tuttavia, se il signore è il re o un
potente, il titolo di vassallo conferisce prestigio e potere.
Il vassallo può legittimamente sottrarsi al suo legame col
signore solo se qualora quest’ultimo si renda colpevole di gravi
abusi, tassativamente previsti[2].
Il beneficium è la
concessione patrimoniale, remunerativa dei servigi resi, che il
signore fa al vassallo; è grazie ai beneficia,
soprattutto terreni, che il vassallo acquisisce potere.
L’antenato del beneficium andrebbe ricercato nei
precaria[3].
Il sovrano può concedere il beneficium a vita o a
termine; può revocarlo ad libitum, e lo fa ovviamente in
caso di infidelitas del beneficiato. Il sovrano non
riesce però a vigilare su tutti i feudi dell’immenso impero,
essendo tra l’altro l’incertezza giuridica aggravata
dall’assenza di una documentazione scritta delle concessioni;
egli, per evitare abusi dei vassalli, invia presso di loro dei
missi dominici, i quali hanno, tra gli altri, il compito
di verificare lo stato dei benefici, che possono essere
illegittimamente detenuti, perché scaduti o usurpati.
Controversa è la nozione di
immunitas. Essa è certamente esistita come beneficio
concesso dal sovrano agli ecclesiastici, posti a protezione
delle ingerenze dei signori locali, ai quali è fatto divieto di
esercitare nelle terre immuni la giurisdizione e la riscossione
di tributi. E’ incerto se questo istituto sia poi stato esteso
anche ai laici; l’immunitas potrebbe ad essi essere
derivata dal fatto che le terre oggetto di concessione sono
sovente di proprietà della Chiesa e quindi quasi sempre immuni.
Alla morte del vassallo, il feudo
torna al sovrano. Nell’877, in una dieta convocata a Quierzy,
l’imperatore Carlo il Calvo garantisce però ai figli degli
vassalli morti in guerra per difendere il sovrano la concessione
del feudo paterno. Formalmente, il feudo non diviene ereditario,
poiché esso non si trasmette automaticamente dal padre al
figlio, occorrendo comunque una nuova concessione regia.
Cosa diversa dai vassalli sono i
conti. Essi amministrano la giustizia per conto del monarca,
sotto la vigilanza dei missi dominici. In Italia, a
partire dal X secolo, fanno la loro comparsa i milites
cittadini, formazioni di armati che ottengono beneficia
come remunerazione della loro prestazione[4].
Sono suddivisi in milites primi ordinis e in milites
secundi ordinis. Nel 1037 Corrado II emana un Edictum de
beneficiis (1037) che sancisce la ereditarietà dei beneficia
dei milites lombardi; il beneficium non può essere
revocato se non per colpa dei milites. L’Editto risponde
certamente alle pressioni dei milites lombardi, che
reclamano l’ereditarietà dei feudi per acquisire una sorta di
status nobiliare, ma anche ad una esigenza economica,
allorché la temporaneità del godimento del bene non incentiva
certo investimenti sul feudo. Il feudo lombardo si differenzia
così dal feudo francese: nel primo prevale l’aspetto
patrimoniale, nel secondo quello personale.
[1]
Incerta è l’etimologia del termine, che compare solo nel
X secolo col termine volgare feo, derivata forse
dal gotico thiuth (tramutata poi in theo e
quindi in feo) che significa “bene”.
[2]
Li prevede un capitolare di Ludovico il Pio. Il legame
può essere sciolto quando il signore pretenda servigi
non dovuti, congiuri contro la vita del vassallo o si
lanci contro di lui a spada snudata o abbia commesso
adulterio con la di lui moglie o abbia omesso di
difenderlo. Quest’ultimo caso può essere invocato dal
vassallo solo qualora il rapporto sia stato instaurato
con formale commendatio.
[3]
Forma di concessione agraria usata dalla Chiesa, i
precaria erano utilizzati dai sovrani franchi per
distribuire in premio ai guerrieri i terreni di
proprietà della Chiesa.
[4] I milites si mettono in mostra allorché resistono strenuamente all’invasione magiara nella Pianura Padana.
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