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6. Il sistema feudale

Il feudo[1] è un istituto carolingio, che affonda però le sue radici nelle tradizioni germaniche. Secondo un consueto insegnamento, il feudo nasce dall’unione di tre istituti diversi: vassallaggio, beneficium, immunitas.

Il vassallaggio è il rapporto personale che intercorre tra il signore e il suo vassallo, imperniato sulla fidelitas, il giuramento di fedeltà. Fidelitas è un termine generico, allorché tutti i sudditi devono prestarla al sovrano, tanto che chi si macchia di un delitto è punito per essere venuto meno al suo obbligo di fidelitas nei confronti del re. Ad essa si affianca la fidelitas che il vassallo presta al suo signore, creando un legame in cui si pone in posizione subordinata rispetto a questi. Inizialmente il rapporto di vassallaggio non è molto diverso da quello servile; tuttavia, se il signore è il re o un potente, il titolo di vassallo conferisce prestigio e potere.  Il vassallo può legittimamente sottrarsi al suo legame col signore solo se qualora quest’ultimo si renda colpevole di gravi abusi, tassativamente previsti[2].

Il beneficium è la concessione patrimoniale, remunerativa dei servigi resi, che il signore fa al vassallo; è grazie ai beneficia, soprattutto terreni, che il vassallo acquisisce potere. L’antenato del beneficium andrebbe ricercato nei precaria[3]. Il sovrano può concedere il beneficium a vita o a termine; può revocarlo ad libitum, e lo fa ovviamente in caso di infidelitas del beneficiato. Il sovrano non riesce però a vigilare su tutti i feudi dell’immenso impero, essendo tra l’altro l’incertezza giuridica aggravata dall’assenza di una documentazione scritta delle concessioni; egli, per evitare abusi dei vassalli, invia presso di loro dei missi dominici, i quali hanno, tra gli altri, il compito di verificare lo stato dei benefici, che possono essere illegittimamente detenuti, perché scaduti o usurpati.

Controversa è la nozione di immunitas. Essa è certamente esistita come beneficio concesso dal sovrano agli ecclesiastici, posti a protezione delle ingerenze dei signori locali, ai quali è fatto divieto di esercitare nelle terre immuni la giurisdizione e la riscossione di tributi. E’ incerto se questo istituto sia poi stato esteso anche ai laici; l’immunitas potrebbe ad essi essere derivata dal fatto che le terre oggetto di concessione sono sovente di proprietà della Chiesa e quindi quasi sempre immuni.

Alla morte del vassallo, il feudo torna al sovrano. Nell’877, in una dieta convocata a Quierzy, l’imperatore Carlo il Calvo garantisce però ai figli degli vassalli morti in guerra per difendere il sovrano la concessione del feudo paterno. Formalmente, il feudo non diviene ereditario, poiché esso non si trasmette automaticamente dal padre al figlio, occorrendo comunque una nuova concessione regia.

Cosa diversa dai vassalli sono i conti. Essi amministrano la giustizia per conto del monarca, sotto la vigilanza dei missi dominici. In Italia, a partire dal X secolo, fanno la loro comparsa i milites cittadini, formazioni di armati che ottengono beneficia come remunerazione della loro prestazione[4]. Sono suddivisi in milites primi ordinis e in milites secundi ordinis. Nel 1037 Corrado II emana un Edictum de beneficiis (1037) che sancisce la ereditarietà dei beneficia dei milites lombardi; il beneficium non può essere revocato se non per colpa dei milites.  L’Editto risponde certamente alle pressioni dei milites lombardi, che reclamano l’ereditarietà dei feudi per acquisire una sorta di status nobiliare, ma anche ad una esigenza economica, allorché la temporaneità del godimento del bene non incentiva certo investimenti sul feudo. Il feudo lombardo si differenzia così dal feudo francese: nel primo prevale l’aspetto patrimoniale, nel secondo quello personale.


 

[1] Incerta è l’etimologia del termine, che compare solo nel X secolo col termine volgare feo, derivata forse dal gotico thiuth (tramutata poi in theo e quindi in feo) che significa “bene”.

[2] Li prevede un capitolare di Ludovico il Pio. Il legame può essere sciolto quando il signore pretenda servigi non dovuti, congiuri contro la vita del vassallo o si lanci contro di lui a spada snudata o abbia commesso adulterio con la di lui moglie o abbia omesso di difenderlo. Quest’ultimo caso può essere invocato dal vassallo solo qualora il rapporto sia stato instaurato con formale commendatio.

[3] Forma di concessione agraria usata dalla Chiesa, i precaria erano utilizzati dai sovrani franchi per distribuire in premio ai guerrieri i terreni di proprietà della Chiesa.

[4] I milites si mettono in mostra allorché resistono strenuamente all’invasione magiara nella Pianura Padana.

 

 


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