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7. Il diritto bizantino nel Mezzogiorno d’Italia

I domini bizantini dell’Italia meridionale seguono una sorte diversa. Leone III l’Isaurico (717-741) emana una Ecloghè ton nomon, che, pur non dimentica del diritto giustinianeo, introduce importanti innovazioni. Il diritto penale appare dominato da pene afflittive atroci, che rispecchia il gusto orientale per le mutilazioni[1]. Un posto di rilievo occupa il diritto di famiglia. Il matrimonio può essere concluso in due modi: mediante scrittura notarile eseguita alla presenza di tre testimoni oppure con una celebrazione, tenuta in chiesa o inter amicos.  Il primo modo, cosiddetto “matrimonio scritto” tende più che altro a determinare gli assetti patrimoniali. Vi è infatti un patrimonio familiare, formato dalla dote della moglie aumentata da un apporto maritale (ipobolo[2]). Oltreché sul piano patrimoniale, la posizione dei coniugi appare piuttosto equilibrata anche a livello di rapporti personali: la patria potestas non è esclusiva del marito, e in caso di premorienza di uno dei coniugi, l’altro acquista l’amministrazione del matrimonio fino alla maggiore età dei figli. L’Ecloga regola anche le successioni[3] e il diritto delle obbligazioni, il quale conferma la scomparsa della stipulatio. All’Ecloga si affiancano tre piccole raccolte di norme speciali[4].

Tra l’870 e l’879, l’imperatore Basilio I, capostipite della dinastia macedone, promulga la Procheiros nomos, seguita pochi anni dopo dalla Epanagoghè ton nomon, che dovrebbero costituire, nelle intenzioni dell’imperatore, il primo passo verso una grandiosa Anacatharis ton palaion nomon (“purificazione del leggi antiche”). Essa non vede mai la luce, ma il figlio di Basilio I, Leone VI (886-911), emana la vasta collezione dei Basilici, che attinge in modo preponderante, seppur con molta libertà, dalle fonti giustinianee, spesso attraverso il filtro di traduzioni e commenti. Il merito maggiore dei Basilici è quello di stimolare l’attività interpretativa, che passa attraverso note di commento (scholia).

L’influenza del diritto bizantino sull’Italia meridionale è forte e permane anche dopo la conquista normanna. Ne è un esempio l’istituto della protimesi, la prelazione – forse con diritto di retratto - a favore dei consorti e dei parenti nelle alienazioni di beni immobili, che sopravvive addirittura ancora in età angioina.


 

[1] Sono contemplati l’accecamento, il taglio delle mani, della lingua e del naso. Passano addirittura come espressioni di benevolenza allorché in molti casi vanno a sostituire la pena capitale.

[2] Ad esso si aggiunge, a partire dal X secolo, un theoretron, che ricalca la morgengabe germanica.

[3] Il testamento, orale o scritto, ha come unico requisito la presenza di testimoni; la diseredazione dei figli è subordinata all’esistenza di una iusta causa accertata dal giudice; è da rilevare una consuetudine contra legem che esclude le donne dotate dalla successione del dotante, il cui divieto sarà ribadito dalla Procheiros nomos.

[4] Il nomos gheorghikos (diritto agrario), il nomos rhodion nautikos (diritto della navigazione), il nomos stratiokikos (diritto penale militare).

 

 


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