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I domini bizantini
dell’Italia meridionale seguono una sorte diversa. Leone III l’Isaurico
(717-741) emana una Ecloghè ton nomon, che, pur non
dimentica del diritto giustinianeo, introduce importanti
innovazioni. Il diritto penale appare dominato da pene
afflittive atroci, che rispecchia il gusto orientale per le
mutilazioni[1].
Un posto di rilievo occupa il diritto di famiglia. Il matrimonio
può essere concluso in due modi: mediante scrittura notarile
eseguita alla presenza di tre testimoni oppure con una
celebrazione, tenuta in chiesa o inter amicos. Il primo
modo, cosiddetto “matrimonio scritto” tende più che altro a
determinare gli assetti patrimoniali. Vi è infatti un patrimonio
familiare, formato dalla dote della moglie aumentata da un
apporto maritale (ipobolo[2]).
Oltreché sul piano patrimoniale, la posizione dei coniugi appare
piuttosto equilibrata anche a livello di rapporti personali: la
patria potestas non è esclusiva del marito, e in caso di
premorienza di uno dei coniugi, l’altro acquista
l’amministrazione del matrimonio fino alla maggiore età dei
figli. L’Ecloga regola anche le successioni[3]
e il diritto delle obbligazioni, il quale conferma la scomparsa
della stipulatio. All’Ecloga si affiancano tre piccole
raccolte di norme speciali[4].
Tra l’870 e l’879, l’imperatore
Basilio I, capostipite della dinastia macedone, promulga la
Procheiros nomos, seguita pochi anni dopo dalla
Epanagoghè ton nomon, che dovrebbero costituire, nelle
intenzioni dell’imperatore, il primo passo verso una grandiosa
Anacatharis ton palaion nomon (“purificazione del leggi
antiche”). Essa non vede mai la luce, ma il figlio di Basilio I,
Leone VI (886-911), emana la vasta collezione dei Basilici, che
attinge in modo preponderante, seppur con molta libertà, dalle
fonti giustinianee, spesso attraverso il filtro di traduzioni e
commenti. Il merito maggiore dei Basilici è quello di stimolare
l’attività interpretativa, che passa attraverso note di commento
(scholia).
L’influenza del diritto bizantino sull’Italia meridionale è
forte e permane anche dopo la conquista normanna. Ne è un
esempio l’istituto della protimesi, la prelazione – forse con
diritto di retratto - a favore dei consorti e dei parenti nelle
alienazioni di beni immobili, che sopravvive addirittura ancora
in età angioina.
[1]
Sono contemplati l’accecamento, il taglio delle mani,
della lingua e del naso. Passano addirittura come
espressioni di benevolenza allorché in molti casi vanno
a sostituire la pena capitale.
[2]
Ad esso si aggiunge, a partire dal X secolo, un
theoretron, che ricalca la morgengabe
germanica.
[3]
Il testamento, orale o scritto, ha come unico requisito
la presenza di testimoni; la diseredazione dei figli è
subordinata all’esistenza di una iusta causa
accertata dal giudice; è da rilevare una consuetudine
contra legem che esclude le donne dotate dalla
successione del dotante, il cui divieto sarà ribadito
dalla Procheiros nomos.
[4] Il nomos gheorghikos (diritto agrario), il nomos rhodion nautikos (diritto della navigazione), il nomos stratiokikos (diritto penale militare).
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