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8. Aspetti della prassi

I giudici e i notai sono i protagonisti della prassi. Essi interpretano le leggi, trasformano i costumi in norme consuetudinarie.

Il notaio dell’Alto Medioevo non è un pubblico ufficiale, anche se già dai tempi dei Longobardi è definito scrivane (poi notarius) publicus (non si sa se fosse un dipendente del palazzo oppure un privato che svolge la sua funzione pubblicamente); in età carolingia, è nominato e controllato dall’alto[1]. Funzione del notaio è quella di attribuire firmitas agli atti. La firmitas rende l’atto irrevocabile[2]: davanti al notaio, le parti e i testimoni sottoscrivono il documento notarile. Secondo Brunner, il documento notarile avrebbe avuto non solo efficacia probatoria, ma addirittura costitutiva: in realtà, il fatto che le obbligazioni nascessero anche senza carta, la circostanza che ci fosse la presenza dei testimoni, denotano la vocazione probatoria dell’atto, che tende ad assicurare l’autenticità del documento. Anche i giudici, tramite l’ostensio chartae in giudizio, possono assolvere a questa funzione.

I documenti notarili riguardano prevalentemente i trasferimenti di diritti reali. Compare la Gewere (in Italia chiamata investitura[3]) istituto di origine germanica, che avrebbe designato il legame materiale dell’uomo sulla terra prescindendo da qualificazioni giuridiche, e da stati soggettivi (buona o mala fede); era possibile la coesistenza di più Gewere sullo stesso bene (del proprietario, dell’usufruttario, del beneficiario). E’ stato avvicinato al possesso o alla traditio che lo conferisce, in realtà ha caratteristiche peculiari. In seguito, l’investitura sarà il rito con cui vengono “investiti” prelati e vassalli. Nel Basso Medioevo, vista la difficoltà di ricondurla agli schemi romanistici, sarà considerata una traditio abusiva, idonea a costituire un ius ad rem (diritto personale alla consegna della cosa), ma non ius in re.

Una visione tradizione vede l’economia del Medioevo imperniata sul sistema curtense. I grandi latifondi, comprendono un comprensorio centrale (sala, casa dominica), sfruttato direttamente dal padrone con manodopera servile (aldi, commendati), circondato da una costellazione di fondi detti mansi[4]. La struttura è autarchica, sono presenti anche gli artigiani che producono gli utensili; tutto ciò che è prodotto è consumato all’interno, con ridotta circolazione di moneta. In realtà gli scambi con l’esterno e l’uso della moneta non sono infrequenti. I contratti con cui vengono concessi i mansi sono soprattutto enfiteusi, livelli e precàrie: i terreni vengono concessi in cambio di prestazioni lavorative o in natura.

Il livello funzionava in questo modo: si chiedeva una concessione agraria al proprietario; i richiedenti si “commendavano” al proprietario, diventando così “commendati”, una condizione para-servile. Questa subordinazione personale richiedeva la fidelitas, come nel caso dei feudi; il diritto reale del livellario, dell’enfiteuta, del conduttore a lungo tempo, del  vassallo, è un dominio utile contrapposto al dominio diretto del signore.

La convenientia (o stantia) non è, come ha ritenuto taluno, il contratto consensuale germanico, né tantomeno un contratto formale: il termine sta a significare, vagamente, “convenzione”, “accordo”, “consenso”; talvolta indica le cosiddette “paci” tra nobili, che si impegnavano a non commettere atti ostili. L’uso intenso della convenientia indica la scarsa propensione altomedievale d’inquadrare dogmaticamente le fattispecie contrattuali, preferendosi ricorrere a un termine generico.


 

[1] Altri nomi dei notai erano tabelliones, curiales, scriniarii.

[2] Per i Romani la stessa funzione era spesso svolta dalla stipulatio; tra i Longobardi per le donazioni il launegild e per le promesse la datio wadie.

[3] Il termine indica anche un espediente processuale (investitura salva querela): nel caso di contumacia del convenuto assicura il possesso della res litigiosa assicura all’attore; indica anche un contratto agrario simile all’enfiteusi.

[4] Dette anche sortes o casae massariciae.

 

 


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