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8.
Aspetti della prassi
I giudici e
i notai sono i protagonisti della prassi. Essi interpretano le
leggi, trasformano i costumi in norme consuetudinarie.
Il
notaio dell’Alto Medioevo non è un pubblico ufficiale, anche se
già dai tempi dei Longobardi è definito scrivane (poi
notarius) publicus (non si sa se fosse un dipendente
del palazzo oppure un privato che svolge la sua funzione
pubblicamente); in età carolingia, è nominato e controllato
dall’alto[1].
Funzione del notaio è quella di attribuire firmitas agli
atti. La firmitas rende l’atto irrevocabile[2]:
davanti al notaio, le parti e i testimoni sottoscrivono il
documento notarile. Secondo Brunner, il documento notarile
avrebbe avuto non solo efficacia probatoria, ma addirittura
costitutiva: in realtà, il fatto che le obbligazioni nascessero
anche senza carta, la circostanza che ci fosse la presenza dei
testimoni, denotano la vocazione probatoria dell’atto, che tende
ad assicurare l’autenticità del documento. Anche i giudici,
tramite l’ostensio chartae in giudizio, possono assolvere a
questa funzione.
I
documenti notarili riguardano prevalentemente i trasferimenti di
diritti reali. Compare la Gewere (in Italia chiamata
investitura[3])
istituto di origine germanica, che avrebbe designato il legame
materiale dell’uomo sulla terra prescindendo da qualificazioni
giuridiche, e da stati soggettivi (buona o mala fede); era
possibile la coesistenza di più Gewere sullo stesso bene
(del proprietario, dell’usufruttario, del beneficiario). E’
stato avvicinato al possesso o alla traditio che lo
conferisce, in realtà ha caratteristiche peculiari. In seguito,
l’investitura sarà il rito con cui vengono “investiti” prelati e
vassalli. Nel Basso Medioevo, vista la difficoltà di ricondurla
agli schemi romanistici, sarà considerata una traditio
abusiva, idonea a costituire un ius ad rem (diritto personale
alla consegna della cosa), ma non ius in re.
Una visione
tradizione vede l’economia del Medioevo imperniata sul sistema
curtense. I grandi latifondi, comprendono un comprensorio
centrale (sala, casa dominica), sfruttato direttamente dal
padrone con manodopera servile (aldi, commendati), circondato da
una costellazione di fondi detti mansi[4].
La struttura è autarchica, sono presenti anche gli artigiani che
producono gli utensili; tutto ciò che è prodotto è consumato
all’interno, con ridotta circolazione di moneta. In realtà gli
scambi con l’esterno e l’uso della moneta non sono infrequenti.
I contratti con cui vengono concessi i mansi sono soprattutto
enfiteusi, livelli e precàrie: i terreni vengono concessi in
cambio di prestazioni lavorative o in natura.
Il livello
funzionava in questo modo: si chiedeva una concessione agraria
al proprietario; i richiedenti si “commendavano” al
proprietario, diventando così “commendati”, una condizione
para-servile. Questa subordinazione personale richiedeva la
fidelitas, come nel caso dei feudi; il diritto reale del
livellario, dell’enfiteuta, del conduttore a lungo tempo, del
vassallo, è un dominio utile contrapposto al dominio diretto del
signore.
La
convenientia (o stantia) non è, come ha ritenuto
taluno, il contratto consensuale germanico, né tantomeno un
contratto formale: il termine sta a significare, vagamente,
“convenzione”, “accordo”, “consenso”; talvolta indica le
cosiddette “paci” tra nobili, che si impegnavano a non
commettere atti ostili. L’uso intenso della convenientia
indica la scarsa propensione altomedievale d’inquadrare
dogmaticamente le fattispecie contrattuali, preferendosi
ricorrere a un termine generico.
[1]
Altri nomi dei notai erano tabelliones,
curiales, scriniarii.
[2]
Per i Romani la stessa funzione era spesso svolta dalla
stipulatio; tra i Longobardi per le donazioni il
launegild e per le promesse la datio wadie.
[3]
Il termine indica anche un espediente processuale (investitura
salva querela): nel caso di contumacia del convenuto
assicura il possesso della res litigiosa assicura
all’attore; indica anche un contratto agrario simile
all’enfiteusi.
[4]
Dette anche sortes o casae massariciae.
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