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9. Dopo l’anno Mille

Dopo la renovatio Imperii del 962 (incoronazione di Ottone I) , in una dieta veronese del 967 sono emanate legge fortemente germanizzanti, tra cui il ristabilimento del duello. Questa tendenza è però effimera e scompare con il regno di Ottone III, estimatore della romanità e primo restauratore dell’Impero. Qualche decennio dopo la morte di quest’ultimo, inizia la politica di recupero delle regalie (iura regalia), ossia il restauro di tutti quei diritti sovrani che nello sfacelo postcarolingio l’Impero ha perduto: diritti sui feudi, sulla nomina degli altri ufficiali e dei magistrati locali, sul conio della moneta, sui mercato, sulla riscossione dei tributi.

La politica di restaurazione dei poteri imperiali si scontra però con il Papato e i Comuni. La Chiesa è protagonista di un forte fermento riformista. Sulla spinta della nascita dell’ordine cluniacense in Borgogna, inizia la riforma dell’ordine benedettino; in Italia sorgono nuovi ordini religiosi e nuovi conventi. Tra eremo e convento vive Pier Damiani, conoscitore del diritto romano e protagonista della riforma gregoriana. All’inizio del millenio Burcardo vescovo di Worms compone una collezione canonica, il Decretum, che resterà in voga sino a Graziano. Con l’inizio del millennio si apre una nuova epoca per la Chiesa, caratterizzata dal forte primato del pontefice romano, dalla rivendicazione della giurisdizione ecclesiastica, dalla sacertà dei beni del clero per sottrarli alla cupidigia dei sovrani e dei feudatari. Testimone ne è il Dictatus di Gregorio VII, vero e proprio manifesto della riforma, che esalta quasi con arroganza la potenza del pontefice: tutte le norme canoniche devono essere da lui approvate, le decisione del concilio devono essere da lui ratificate, tramite i suoi legati può deporre i vescovi; l’imperatore deve baciargli i piedi. Di questo periodo sono anche diverse collezioni di diritto canonico. Tra gli autori di collezioni spicca Ivo di Chartres, che ne compone ben tre; di questo periodo sono anche il Policarpo e la collezione di Farfa, la quale va controtendenza e resiste alla riforma. In Ivo di Chartres e nel Policarpo compaiono alcuni passi del Digesto, che ricompare dopo secoli di oblio; ben 93 frammenti di esso sono presenti nella collezione canonica Britannica. La tradizione vuole che tutte le versioni testuali del Digesto circolanti in Occidente derivassero dalla littera Pisana/Florentina, manoscritto di età giustinianea[1]; in realtà così non è: la Britannica sarebbe derivata da un altro filone. Nel 1076 un monastero senese rivendica alcuni beni che gli erano stati donati ma che si trovano nelle mani di alcuni vassalli, i quali eccepiscono la prescrizione. Ecco allora che i monaci invocano un passo del Digesto in cui la prescrizione non opera nel caso di mancanza di giudici cui ricorrere.

Anche i difensori delle prerogative imperiali (cesaristi) utilizzano fonti romane, come Pietro Crasso nella sua Defensio Henrici IV; fanno altresì ricorso a falsificazioni come l’Hadrianum, in cui papa Adriano conferisce a Carlo Magno il potere di eleggere il pontefice, dopo che il popolo romano, con la lex regia, aveva trasferito all’imperatore ogni potere. Secondo il Privilegium maius e il Privilegium minus, lo stesso avrebbe fatto Leone VIII con Ottone I.

Nel 1047 l’imperatore Enrico III interviene sull’interpretazione di una legge del Codice giustinianeo, piegandola ai principi canonici, ma avvertendo che, in questo modo, obbedisce a Giustiniano il quale assegna medesima efficacia a canoni e leggi: dice quindi di aver agito utraque lex, cioè secondo l’una e l’altra legge[2]. Questa espressione lega insieme diritto canonico e diritto civile, canoni e leggi, spirituale e temporale. Prontamente incontrerà il favore dei canonisti; più tiepidi saranno invece i canonisti. Ma questa unione starà alla base del diritto comune fino all’età contemporanea.


 

[1] Questa ipotesi si basa sul fatto che un errore di impaginazione presente nella littera è presente anche nell’intero percorso storico della vulgata.

[2] Si legge nella Defensio Henrici IV: il Creatore ha dato all’uomo due leggi, l’una per tramite degli apostoli l’ha indirizzata agli ecclesiastici, l’altra per mezzo di re e imperatori l’ha data ai laici; ma la bontà divina ha voluto che l’una e l’altra (utraque lex) si rivolgessero sia al clero che al popolo, in modo che nessuno osasse violarle: lo stesso legislatore umano lo attesta nel Codice quando dichiara che chiunque offenda la santità della legge divina cade nel sacrilegio.

 

 

 


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