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10. I primi bagliori

All’inizio del nuovo millennio Pavia si evidenzia per la sua scuola di arti liberali, cui si affianca poi una scuola professionale di diritto franco-longobardo. Essa compie studi sugli Editti longobardi e sul Capitulare italicum. Gli studi sono compiuti in una raccolta ordinata cronologicamente nota come Liber Papiensis. Successivamente, il complesso normativo è riorganizzato sistematicamente a imitazione del Codice giustinianeo, nella Lex Longobarda. I testi normativi sono corredati di formule per facilitarne l’applicazione l’applicazione nella pratica dei tribunali. Alla scuola pavese sono attribuiti anche il Cartularium, relativo alla pratica notarile e alla redazione degli atti privati, e le Quaestiones ac monita, contenenti risposte ad una serie di domande su questioni disparate. Il capolavoro della scuola pavese è però l’Expositio ad Librum Papiensem, commento analitico del Liber Papiensis. Da quest’opera emerge un certo interesse per il diritto romano, utilizzato come diritto sussidiario.

L’interesse per gli studi romanistici non è limitato a Pavia: provenienti da luoghi diversi, in questo periodo circolano diversi piccoli gruppi di apparati di glosse alle Istituzioni[1].  Odofredo riferisce che i libri legali sono giunti a Bologna da Roma, passando per Ravenna: da qui l’ipotesi, non ancora accertata, dell’esistenza di scuole a Roma e Ravenna. Lo stesso Odofredo afferma anche che prima di Irnerio a Bologna insegnava un certo Pepo, privo però di qualsiasi fama. In realtà, il nome di Pepo compare in numerosi scritti dell’epoca. In uno di questi lo vediamo intento a criticare aspramente una sentenza che sanziona un omicidio con una pena pecuniaria, secondo il diritto germanico vigente; con la forza delle sue argomentazioni, basate sulla legge di natura per la quale chi uccide deve essere ucciso, ottiene la cassazione della sentenza e l’applicazione della pena capitale secondo il diritto romano. Emerge il dualismo diritto positivo-diritto naturale, propugnato dalla Chiesa, la quale, identificando il diritto naturale nel diritto divino, proclama la supremazia di questo nei confronti della legge.

Il pensiero di Pepo influenza la canonistica. Forte è la sua eco nelle Exceptiones legum Romanarum Petri[2], dove si afferma la supremazia del diritto naturale sul diritto civile, dell’equità sulla legge scritta.


 

[1] Come la Glossa Coloniense, la Glossa Torinese, la Glossa di Bamberga, la Glossa di Casamari.

[2] Incerti la datazione dell’opera (pre o post-irneriana) e il luogo di composizione (Italia o Francia), le Exceptiones sono formate dalla confluenza di tre opere autonome: il Libro di Tubinga, il Libro di Ashburnham e il Libro di Graz. Forse il Libro di Tubinga è il primo nucleo delle Exceptiones cui poi si sono aggiunti gli altri due. Altra opera che dà analoghi problemi circa l’origine e la datazione è il Brachylogus iuris civilis, che compare accanto al Libro di Tubinga nel manoscritto Reginense della Biblioteca Vaticana.

 

 

 


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